INDICAZIONI PER IL RIAVVIO DELL’ATTIVITÀ  SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

  • aggiornamento novembre 2021 (scarica PDF)
  • aggiornamento 3 dicembre 2021: green pass base o rafforzato (scarica PDF)
  • aggiornamento 25 dicembre 2021: gestione attività (scarica PDF)
  • aggiornamento 10 gennaio 2022: attività all’aperto (scarica PDF)
  • aggiornamento 30 marzo 2022: attività al chiuso e all’aperto (scarica PDF)

AGGIORNAMENTI DAL 1 AL 30 APRILE 2022 SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AL CHIUSO E ALL’APERTO

A far data dal 1º aprile 2022 avrà termine Io stato di emergenza Covid-19; per l’effetto di quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, per il periodo 1 aprile 2022 – 30 aprile 2022 varranno le seguenti indicazioni:

A) Attività all’interno delle Sezioni o al chiuso, ivi comprese quelle formative

Continua ad essere obbligatorio il green pass rafforzato per l’accesso alle sedi, in quanto “centri ricreativi, culturali, sociali”.

  • Sono fatti salvi i:Soggetti di età inferiore ai 12 anni;
  • Soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

E’ obbligatorio indossare la mascherina, anche chirurgica, in tutti i luoghi al chiuso, tranne quando, per le caratteristiche degli stessi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

B) Attività all’aperto

Non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso del green pass, per la partecipazione alle attività all’aperto, né limitazioni numeriche al numero dei partecipanti.

Tuttavia, la norma prevede l’obbligo di disporre del green pass base per:

  • l’accesso ai treni passeggeri di tipo interregionale, lntercity, lntercity Notte e Alta Velocità;
  • l’accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Inoltre, la norma prevede l’obbligo di indossare mascherina FFP2 nei seguenti casi:

  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • treni passeggeri di tipo interregionale, lntercity, lntercity Notte e Alta Velocità; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico;
  • funivie, cabinovie e seggiovie, se utilizzate con chiusura delle cupole paravento.

Sono fatti salvi dall’obbligo di usò della mascherina FFP2

  • Soggetti di età inferiore ai 6 anni;
  • Persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Non è più necessaria la sottoscrizione del modulo di autodichiarazione.

Si conferma, infine, la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal contagio Covid-19:

  • distanziamento di almeno 1 m;
  • registro dei partecipanti;
  • utilizzo di prodotti igienizzanti;
  • areazione frequente dei locali